Potenziamento Microcredito

Siamo lieti di condividere con voi le fantastiche novità riguardo al potenziamento del microcredito! Il Ministero dell'economia e finanze ha emanato il decreto n. 211 del 20 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023, che introduce importanti modifiche che favoriranno le imprese italiane.

Ecco i principali cambiamenti:


Importo massimo dei finanziamenti


• Ora potrete accedere a un importo massimo di 75.000 euro attraverso il microcredito. Ma non finisce qui! Se la vostra impresa è costituita sotto forma di società a responsabilità limitata (SRL), il limite sale addirittura a 100.000 euro. Un'opportunità imperdibile per far crescere il vostro business!

Durata massima dei prestiti


• Durata massima dei prestiti: La durata dei prestiti è stata estesa da 7 a 10 anni. Questo significa che avrete più tempo per rimborsare il finanziamento e potrete pianificare a lungo termine le vostre attività imprenditoriali.



Queste modifiche rappresentano un importante passo avanti per il settore delle imprese, offrendo maggiori opportunità di crescita e sviluppo. Non lasciatevi scappare questa occasione unica per ottenere il finanziamento di cui avete bisogno per realizzare i vostri progetti!

Estratto dell'Articolo 111


- Si riporta il testo dell'articolo 111, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230,

Supplemento ordinario:

«Art. 111 (Microcredito). - 1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o societa' di persone o societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o societa' cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

a) siano di ammontare non superiore a euro 75.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;

c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a societa' a responsabilita' limitata senza le limitazioni indicate nel
comma 1, lettera a), e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00.


5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:

a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;

b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attivita', alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche
modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3, escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e
l'attivo patrimoniale;

c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;
d) le informazioni da fornire alla clientela.

5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito e' subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.».

- Si riporta il comma 914 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, Supplemento ordinario:

«914. All'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), la cifra: "40.000,00" e' sostituita dalla seguente:
"75.000,00";

b) al comma 1, la lettera b) e' abrogata;

c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a societa' a responsabilita' limitata senza le limitazioni
indicate nel comma 1, lettera a), e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00";

d) al comma 5, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni";

e) al comma 5, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale".».

- Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,

Supplemento ordinario:

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5, 10, 13, 14, 15, e 16 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, recante disciplina del
microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2014, n. 279, come modificato dal seguente regolamento:

«Art. 1 (Beneficiari e caratteristiche dell'attivita'). - 1. Rientra nell'attivita' di
microcredito disciplinata dal presente titolo l'attivita' di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio o l'esercizio di un' attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di societa' di persone, di societa' a responsabilita' limitata, semplificata o di societa' cooperativa.

2. Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:
a) (abrogata)
b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unita';
c) societa' di persone, societa' a responsabilita' limitata, societa' a responsabilita' limitata semplificata, o societa' cooperative con un numero di dipendenti non soci
superiore alle 10 unita';
d) (abrogata).».

«Art. 4 (Ammontare massimo, caratteristiche dei finanziamenti e canali distributivi). -

1. I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 75.000 per ciascun beneficiario. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, gli operatori di microcredito possono concedere
finanziamenti in favore delle societa' a responsabilita' limitata, anche assistiti da garanzie reali, per un importo non superiore ad euro 100.000.

1-bis. Fermo restando i limiti di cui al comma 1, l'ammontare dei finanziamenti concessi dagli operatori di microcredito a un singolo beneficiario non supera il 10 per cento del capitale sociale al netto delle perdite, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

2. L'operatore di microcredito puo' concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi i limiti di cui ai commi 1 e 1-bis.

3. Il rimborso dei finanziamenti e' regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate puo' essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.

4. La durata massima del finanziamento non puo' essere superiore a dieci anni.


Contattateci per ulteriori informazioni e per scoprire come potete beneficiare di queste nuove opportunità offerte dal potenziamento del microcredito. Siamo qui per aiutarvi a fare la differenza nel vostro settore! 

Fonte Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana