Puoi trovare queste stesse indicazioni riassunte anche in una pratica checklist, completa di suggerimenti di configurazione.
In breve
Se tu o i tuoi utenti avete sede in Italia, questi requisiti ti riguardano.
- Cookie banner
Gli utenti devono poter fare scelte granulari sulle funzionalità, le terze parti e le categorie di cookie da installare (pur lasciando i dettagli dell’implementazione al fornitore del servizio, le linee guida suggeriscono che raggruppare le opzioni sia una soluzione adatta a soddisfare questo requisito).
Gli utenti devono poter aggiornare le proprie preferenze di tracciamento in qualsiasi momento.
- Raccolta del consenso
I cookie wall non sono ammessi.
- Validità delle preferenze dell’utente relative al consenso: dopo aver chiesto il consenso la prima volta, devono passare almeno 6 mesi prima di poterlo chiedere nuovamente.
- Cookie statistici (analytics)
I cookie statistici di terza parte possono essere installati senza il consenso dell’utente (e senza blocco preventivo) solo a determinate condizioni.
- Prova del consenso: ti serve un registro delle preferenze cookie per poter dimostrare di aver ottenuto un consenso valido secondo gli standard del GDPR.
- Basi giuridiche applicabili all’uso dei cookie oltre al consenso: l’interesse legittimo non costituisce una base giuridica valida.
- Le nuove regole sono entrate pienamente in vigore il 10 gennaio 2022.
Questi requisiti ti riguardano?
Tu o i tuoi utenti avete sede in Italia? Se sì, questi requisiti ti riguardano.Requisiti principali e cosa devi fare
- Cookie banner
Il Garante prevede che il banner (o, in alternativa, un’area/finestra) mostrato da un sito web al primo accesso dell’utente includa le seguenti informazioni:
- un’informativa breve sull’uso da parte del sito di cookie tecnici ed eventuali cookie di profilazione o altri strumenti di tracciamento, con le relative finalità;
- un link alla cookie policy che indichi gli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali, i tempi di conservazione e l’esercizio dei diritti dell’utente;
- un’indicazione chiara che l’utente, proseguendo nella navigazione del sito tramite un’azione positiva ed esplicita, presta il proprio consenso alla profilazione. Fai attenzione, però, perché il semplice scorrimento non è considerato un metodo valido per la raccolta del consenso;
- un link a un’area dedicata dove l’utente può selezionare in maniera granulare le funzionalità, le terze parti e le categorie di cookie da installare;
- un comando per accettare tutti i cookie o altri strumenti di tracciamento;
- un comando per continuare la navigazione senza accettare i cookie e chiudere il banner.
Nelle visite al sito successive alla prima, l’utente non dovrà più visualizzare il banner iniziale, ma dovrà poter accedere alla privacy/cookie policy e ad un’area dover poter modificare le preferenze di tracciamento espresse in precedenza.
*Se un sito web installa solo cookie tecnici, il banner non è necessario: l’informazione sull’uso dei cookie tecnici può infatti essere inclusa nell’homepage o nell’informativa.
Raccolta del consenso
Lo scrolling o scrolldown non è ritenuto adatto alla raccolta di un valido consenso. Unica eccezione: che lo scorrimento sia parte di una serie di azioni che indicano in maniera inequivocabile la volontà dell’utente di prestare il proprio consenso.Il Garante considera illeciti anche i cosiddetti cookie wall, salvo che il sito web offra all’utente la possibilità di accedere a un contenuto o a un servizio equivalenti senza dover prestare il proprio consenso (da valutare caso per caso).
Preferenze di consenso ai cookie
Agli utenti può essere chiesto nuovamente di prestare il consenso solo se:le condizioni del consenso sono cambiate (ad esempio, sono stati aggiunti dei nuovi servizi di terza parte o ne sono stati rimossi di vecchi); o
il titolare del sito non possiede gli strumenti per tenere traccia del consenso precedente (ad esempio, l’utente ha eliminato il cookie di consenso installato sul suo dispositivo); o
sono passati almeno 6 mesi dall’ultima acquisizione.
Cookie statistici
I cookie sono definiti sulla base di due macro categorie: cookie tecnici e cookie di profilazione.Inoltre, il Garante precisa che, in linea di principio, i cookie statistici di prima parte possono essere installati senza il consenso dell’utente.
Per quanto riguarda i cookie statistici di terza parte, possono essere installati senza il consenso dell’utente solo se:
non permettono l’identificazione di un utente preciso (ad esempio, usano solo indirizzi IP abbreviati o sono assegnati non a un singolo dispositivo, ma a diversi);
il loro uso è limitato a un singolo sito/app;
non sono condivisi o comunicati a terzi;
i dati raccolti non sono combinati con altri dati.
Prova del consenso
ll Garante precisa che il titolare di un sito web è tenuto a dimostrare di aver ottenuto un consenso valido secondo gli standard del GDPR.Il Garante specifica infatti che per poter considerare l’azione di un utente come un consenso valido all’installazione dei cookie, a questa azione deve corrispondere un “evento informatico inequivoco, documentabile” e “riconoscibile e registrabile da parte del titolare“.
Ricorda che la scadenza per l’adeguamento è il 10 gennaio, e a partire da quella data solo i consensi registrati secondo gli standard GDPR saranno ritenuti validi.
Fonte iubenda